martedì 5 febbraio 2008

La legge sull’ aborto risale in Italia ad anni piuttosto recenti.
La corte costituzionale, pur ritenendo che “la tutela del concepito ha fondamento costituzionale”, si espresse in favore dell’interruzione della gravidanza se, giustificata da motivi molto gravi. Fu questo il primo passo verso una visione più moderna, aprendo di fatto la strada verso la nuova disciplina sull’aborto, consentendo così la soppressione del feto quando la gravidanza “implichi danno o pericolo grave, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile, per la salute della donna”.
Tre anni dopo, il 22/5/1978, veniva definitivamente approvata la legge sull’ aborto n 194, secondo la quale decadevano i reati previsti e si consentiva l’interruzione della gravidanza entro i primi 90 giorni di gestazione, nei casi in cui la sua prosecuzione costituisse gravi rischi per la salute psico-fisica della donna.

La legge sull’ aborto 194/78- la disciplina italiana sull’ aborto contiene le “norme per la tutela sociale della maternità e sull’ interruzione volontaria della gravidanza”, 22 articoli che ne regolano l’attuazione.

Vediamone gli aspetti principali:
- lo stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconoscendo il valore sociale della maternità e tutelando la vita umana sin dal suo inizi inoltre l’interruzione volontaria della gravidanza non va interpretata come mezzo per l controllo delle nascite;

- la donna che in Itala intenda ricorrere alle tecniche abortive entro i primi 90 giorni di gravidanza, può rivolgersi a un consultorio familiare o una struttura socio-sanitaria all’ uopo abilitata o, infine, a un medico di sua fiducia. I consultori assistono la donna con il fine di farle superare le cause che potrebbero indurla all’ aborto proponendole soluzioni ai problemi esposti, siano essi di tipo sanitario, economico o sociale. Il medico ha il compito di effettuare gli accertamenti necessari e l’ obbligo di attestare l’ intenzione della donna in un certificato;

- per ricorrere all’aborto devono sussistere alcune condizioni fondamentali secondo le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna, in relazione al suo stato di salute o alle sue condizioni economiche, sociali e familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o a malformazioni del concepito;

- l’aborto provocato viene effettuato da un medico del servizio ostetrico-ginecologici presso un ospedale generale oppure presso uno degli ospedali pubblici specializzati. Nei primi 90 giorni l’ interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalle regioni, fornite di requisiti igienico sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici.

- la richiesta di interruzione della gravidanza viene fatta personalmente dalla donna. Nel caso in cui la donna sia in età inferiore ai 18 anni, per l’ interruzione della gravidanza è richiesto l’assenso di chi esercita su di lei la potestà e la tutela. Tuttavia, nei primi 90 giorni, quando vi siano veri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà e la tutela, il giudice tutelare, in seguito a particolari procedure, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l’ interruzione della gravidanza. Se la donna fosse interdetta per infermità di mente, la richiesta di aborto, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore e dal marito non tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna;

- sono previste diverse pene per chi cagioni per colpa l’interruzione della gravidanza o il parto prematuro senza il consenso della donna o senza l’osservanza delle modalità indicate espressamente dalla legge.

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